QUALE STRANEZZA ?!
Per i nuovi del settore o per i meno esperti inizio col spiegare un paio di cose essenziali e concise.

La disciplina in materia di terre e rocce da scavo è stata dettata dall’articolo 186, abrogato e sostituito poi dall’articolo 184-bis comma 2 per stabilire criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché certe tipologie di materiali vengano definiti sottoprodotti e non rifiuti.

I materiali da scavo di suolo, sottosuolo.. con eventuali presenze di riporto derivanti solitamente da attività normali come scavi, perforazioni, rimozioni o livellamento.. possono essere gestiti come sottoprodotti o come rifiuti.
Per poter rientrare nel primo caso devono essere generati da lavori edili in genere il cui loro scopo primario non è la produzione di tali materiali; devono essere utilizzati per reintegri, riempimenti..; devono essere idonei all’impiego e devono soddisfare determinati requisiti di qualità ambientale e deve essere garantita la tracciabilità.
La destinazione deve essere certa presso uno o più siti e per l’utilizzo come sottoprodotto non è consentito il superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazioni alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del d.lgs 152/06 (identificati con un’analisi chimica effettuata da un laboratorio certificato dal costo che varia da 180,00€ a 200,00€).
Inoltre l’utilizzo non determina rischi per la salute e che non è necessario sottoporre i materiali da scavo a trattamenti se non normali pratiche da cantiere.

Per l’utilizzo di questi materiali come sottoprodotti dev’essere predisposta e inviata un’apposita dichiarazione redatta dal produttore dei materiali, la quale deve attestare il rispetto delle condizioni per considerare i materiali da scavo come sottoprodotti attraverso l’invio, PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SCAVO, ad ARPAV e Comune interessato dall’attività di scavo nella quale vanno indicati anche :

  • quantità (presunte) dei materiali escavati
  • i siti di scavo e di utilizzo con indicazione dei relativi titoli edilizi
  • siti di deposito temporanei (eventuali) in attesa dell’utilizzo
  • i tempi previsti per l’utilizzo

Il produttore alla fine dei lavori deve confermare agli Enti sopracitati, l’avvenuto utilizzo dei materiali (terreerocce@pec.arpav.it). +

Il tutto non necessita di atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti a cui viene inviata la documentazione.

Il trasporto dei materiali da scavo dal sito di produzione al sito di destino DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DAL DOCUMENTO DI TRASPORTO.
Si tratta si un modello già pronto da riempire con i dati appositi e necessari.

 

NON C’E’ NULLA DI IMPOSSIBILE, HA UN COSTO CERTO MA NON SOTTRAETEVI A QUESTO DOVERE !!!! POTRESTE PENTIRVENE DI NON AVER FATTO SEMPLICI MOSSE CHE VI POSSONO EVITARE SANZIONI AMMINISTRATIVE E FERMO CANTIERI CON COSTI SICURAMENTE PIU’ ELEVATI!!!!!!

 

Chiara Compagno

La foto che è in evidenza, è l’inizio di un importante lavoro per la realizzazione di un parcheggio, effettuato a Mogliano Veneto in provincia di Treviso