FIR – formulario identificazione rifiuti
Cosa strana, vero?
Per molti ancora si. E non è cosa buona e giusta Signori miei.
Questo documento di trasporto rifiuti, effettuato da un trasportatore adeguatamente autorizzato, contiene tutte le informazioni necessarie relative a :
- tipologia di rifiuti, identificazione tramite codice CER
- produttore
- trasportatore
- destinatario
- intermediario
Tale documento denominato FIR prima del suo corretto utilizzo, dovrà essere VIDIMATO presso la Camera di Commercio di competenza dove risiede legalmente l’azienda produttrice che intende disfarsi del rifiuti in maniera corretta.
Cos’è la vidimazione? Si tratta semplicemente di un timbro posto a caldo posto sul fondo del documento a destra in rilievo, quindi facilmente controllabile dalle autorità competenti in caso di verifica. E’ posto da un operatore all’interno degli uffici della camera di commercio e identifica l’avvenuta registrazione del numero seriale posto in alto del documento dando l’obbligo della tenuta presso lo stabilimento dell’azienda per almeno 5 anni.
La vidimazione è totalmente GRATUITA e non soggetta ad alcun diritto o imposta.
Il formulario, una volta prodotto il rifiuto pronto da trasportare per recupero o smaltimento che sia, va compilato in modo completo in ogni suo punto (in totale i punti sono 11) cercando di scrivere in modo chiaro e leggibile le informazioni necessarie dalla prima pagina (solitamente di colore blu) che a sua volta calcherà nelle altre tre pagine successive le stessi informazioni.
In caso contrario durante un possibile controllo da parte delle autorità in strada durante il trasporto o a destino, le parti mancanti del formulario o non corrette porteranno al sanzionamento di tutta la filiera del rifiuto (PRODUTTORE, TRASPORTATORE, DESTINATARIO E SE PRESENTE INTERMEDIARIO).
Il formulario, come accennato poco sopra, è composto da 4 fogli di colori diversi.
La prima copia verrà trattenuta sempre al produttore prima di partire dal luogo di produzione; il secondo foglio verrà trattenuto dal trasportatore arrivato a destino (anche se si tratta della stessa persona che ha prodotto il rifiuto); la terza copia sarà trattenuta dal destinatario (impianto di recupero, discarica…); infine una volta verificate tutte le copie l’ultima ritornerà al produttore del rifiuto il quale, dopo averla ricevuta, concluderà il suo incarico di responsabile della corretta gestione e destinazione del rifiuto.
Questo documento è davvero importante e la severità delle autorità competenti durante i controlli in strada non deve essere sottovalutata.
In particolare l’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 (leggi: trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 € .
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